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Assicurazione valida solo per i prodotti organizzati
direttamente da Mareando Tour. per tutti gli altri pacchetti ogni singolo Tour
Operator ha la sia assicurazione personale.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - TOURISTPASS
COLLETTIVO – Mod. Classic
Il Certificato riporta i massimali garantiti per
ciscun Assicurato ferme le condizioni ed i limiti delle seguenti coperture
assicurative, operanti ove contrassegnate nella casella con il segno "X"
|
[x]
Assistenza |
compresa |
|
[x]
Rimborso spese mediche |
€
2.500 |
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[x]
Bagaglio |
€
500,00 |
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[x]
Tutela Giudiziaria |
€
1000,00 |
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[x]
Responsabilità civile in viaggio |
€
50.000,00 |
ANNULLAMENTO VIAGGIO ESCLUSA
Assicurato: il
soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione: il
contratto di Assicurazione.
Assistenza:
l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi
in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Bagaglio: quanto
l’Assicurato porta con sé per il fabbisogno personale e non professionale,
durante il Viaggio.
Centrale Operativa:
la struttura di ACI Global S.p.A. costituita da risorse umane e
da attrezzature tecniche, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno,
che organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.
Certificato assicurativo:
documento consegnato ad ogni Assicurato al momento della
prenotazione del Viaggio e riportante il numero identificativo e l’estratto
delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Contraente: il
soggetto che stipula il contratto di Assicurazione.
Documento di trasporto:
biglietto di viaggio in: treno (prima classe), aereo (classe
economica), nave (classe turistica) o altro mezzo di trasporto.
Europa: Italia,
tutti i Paesi europei (sino ai confini dei Monti Urali) ed inoltre Canarie,
Madera ed i seguenti Paesi del bacino del Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto,
Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia (limitatamente alla
parte europea).
Familiare:
coniuge/convivente (purché risultante dallo stato di famiglia), figlio/a, genero
o nuora, fratello o sorella, genitore, suocero/a.
Franchigia:
l’importo, espresso in cifra fissa od in percentuale, che rimane comunque a
carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
Frazionamento:
suddivisione dell’annualità
assicurativa in periodi di tempo scelti dal Contraente per le modalità di
pagamento del Premio annuo.
Frontespizio:
il documento sottoscritto dalle parti che forma parte integrante della Polizza.
Indennizzo: la
somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Infortunio:
evento dannoso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni
obiettivamente constatabili.
Istituto di cura:
ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione
dell'assistenza ospedaliera.
Italia: il
territorio italiano, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del
Vaticano.
Malattia: ogni
alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia improvvisa:
Malattia di acuta insorgenza che non sia una manifestazione seppur acuta di una
Malattia preesistente.
Malattia preesistente:
Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni
patologiche croniche o preesistenti alla data di inizio della copertura.
Massimale: la
somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la
prestazione prevista.
Mondo: tutti i
Paesi del mondo (compresi Italia ed Europa).
Nucleo familiare:
le persone risultanti dallo stato di famiglia.
Polizza: il
documento che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma
di denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Premio annuo: la
somma di denaro dovuta dal Contraente per l’intera annualità assicurativa.
Premio alla firma:
la somma di denaro dovuta dal Contraente per il periodo intercorrente dalla data
decorrenza Polizza alla data emissione prima quietanza.
Premio minimo: la
somma di denaro che il Contraente si obbliga a versare in ogni caso alla
Società, nel corso dell’annualità assicurativa, e che è da intendersi garantito
a favore della Società stessa.
Premio rate successive:
la somma di denaro dovuta dal Contraente in relazione al Frazionamento del
Premio annuo reso operante.
Premio di regolazione:
la somma di denaro dovuta dal Contraente a conguaglio del Premio annuo.
Residenza: il
luogo in cui l'Assicurato dimora abitualmente come risulta da certificato
anagrafico.
Ricovero: la
degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Scoperto: la
percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico
dell’Assicurato.
Sinistro: il
verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: ALA
Service Assicurazioni S.p.A.
Vettore: società
che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi.
Viaggio: lo
spostamento dell’Assicurato dalla propria Residenza e/o il soggiorno,
organizzato dal Contraente nei termini e con le modalità previste dal contratto
di Viaggio.
DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
Premesso che
la garanzia è operante per gli Assicurati partecipanti al Viaggio organizzato
dal Contraente e per il periodo di durata del Viaggio stesso, resta inteso che:
1.
La
garanzia Annullamento Viaggio (se operante) decorre dalle ore 24 della data di
iscrizione al Viaggio od al soggiorno e termina all'inizio del Viaggio stesso o
del soggiorno, considerando come inizio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe
essere presente nel luogo di partenza o di locazione.
2.
Le
altre garanzie previste in Polizza, hanno efficacia dalla data di inizio del
Viaggio o del soggiorno e terminano alla data di conclusione del Viaggio o del
soggiorno (salvo quanto diversamente previsto alle singole prestazioni) fermo
restando che, comunque, l’efficacia delle garanzie rese operanti, non sarà
maggiore di 60 giorni consecutivi dalla data di inizio del Viaggio o del
soggiorno.
3.
Gli
Assicurati in data precedente alla eventuale disdetta della Polizza, restano
comunque in copertura sino alla scadenza prevista dalle singole garanzie.
4.
Limitatamente agli Assicurati residenti e
domiciliati all’estero in Paesi extra Unione Europea (Svizzera esclusa), tutte
le prestazioni di Assistenza che prevedano l’erogazione dei servizi alla
Residenza, saranno erogate unicamente sino alla località di partenza del Viaggio
in Italia.
5.
Per
gli Assicurati residenti e domiciliati all’estero il cui Viaggio si
svolga in Italia, tutte le prestazioni di Assistenza che prevedano l’erogazione
dei servizi alla Residenza, saranno erogate sino alla effettiva località di
Residenza degli Assicurati, salvo quanto diversamente previsto alle singole
prestazioni.
MASSIMALI E LIMITI
1.
Resta
inteso fra le Parti che la copertura assicurativa è prestata per le garanzie,
con le relative somme assicurate e con i parametri tariffari, indicati sul
Frontespizio di Polizza.
2.
Per le
garanzie previste in Polizza, fatta eccezione per la garanzia Assistenza,
qualora nel Sinistro siano coinvolti più Assicurati, anche se con polizze
diverse emesse dalla Società, e la somma dei singoli indennizzi ecceda il
Massimale previsto per Sinistro, resta inteso che la Società ridurrà gli
indennizzi spettanti a ciascun Assicurato nei limiti del Massimale complessivo e
proporzionalmente ai massimali individuali, riducendo l’Indennizzo spettante ai
singoli Assicurati.
3.
Limitatamente alla garanzia Assistenza, il limite massimo di spesa complessiva a
carico della Società per l'erogazione delle prestazioni previste a seguito di
uno stesso Sinistro che coinvolga più assicurati è di € 52.000,00 per Sinistro.
In caso di eccedenza di spesa rispetto al limite suddetto, l'importo che la
Società terrà a proprio carico, per l'erogazione delle prestazioni, sarà
suddiviso proporzionalmente tra gli Assicurati coinvolti nello stesso Sinistro.
Estensione
territoriale
L’Assicurazione, salvo eventuale diversa indicazione
alle singole garanzie, è valida per i sinistri avvenuti in tutti i paesi
riguardanti il Viaggio regolarmente comunicato alla Società. In particolare:
- dalla stazione di partenza a
quella di arrivo del Viaggio in Italia, se lo stesso avviene in treno, aereo,
pullman, nave;
- ad oltre 50 km dal luogo di
Residenza dell’Assicurato, nel caso di Viaggio in auto od altro mezzo non
sopracitato.
CONTO TERZI
La presente
Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi
spetta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1891 del Codice Civile. Il
Contraente si obbliga a consegnare a ciascun Assicurato all'atto della sua
iscrizione al Viaggio, il Certificato assicurativo contenente le prestazioni
assicurative nonché gli obblighi e le incombenze in caso di Sinistro, ivi
compreso quanto previsto al consenso al trattamento dei dati (Legge 675/96). Il
mancato adempimento a tale obbligo comporterà la responsabilità diretta del
Contraente nei confronti degli Assicurati, nel caso di richieste di Indennizzo
od Assistenza escluse per qualsiasi motivo dalla presente Polizza.
Il Contraente si
obbliga a dare preventiva comunicazione alla Società di ogni informazione
riguardante testi e materiali pubblicitari da lui divulgati nessuno escluso che
direttamente o indirettamente facciano riferimento sia alla Polizza che al
logo/marchio del prodotto o delle società, essendo subordinata tale riproduzione
ad espresso consenso della Società.
RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE
OTTENUTE - MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
La Società si riserva il diritto di chiedere
all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di
prestazioni che si accertino non dovute in base a quanto previsto dal contratto
o dalla legge.
La Società ha il diritto di richiedere
all’Assicurato o chi per esso l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato,
nel caso in cui la Centrale Operativa abbia provveduto al suo rientro.
Qualora l’Assicurato non usufruisca (od usufruisca
solo parzialmente) di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire
indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
La Società non assume
responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante
l’esecuzione delle prestazioni di Assistenza, in caso di eventi già esclusi ai
sensi delle Condizioni Generali e Particolari di Polizza nonché per l’intervento
delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza. Inoltre, con
riferimento a prestazioni di assistenza sanitaria, anche di trasporto, la
Società subordina l’erogazione delle medesime alla valutazione medica espressa
dai sanitari della Centrale Operativa, anche di concerto con medici in loco,
salvo in ogni caso il rispetto delle norme tutte vigenti in Italia e nei paesi
interessati e, comunque, nel rispetto della sicurezza dell’Assicurato e dei
terzi.
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ASSICURATIVE
A) ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA
OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società fornisce
all’Assicurato, iscritto e partecipante al Viaggio organizzato dal Contraente,
al seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di
seguito specificate, fino alla concorrenza dei limiti previsti.
1.
INFORMAZIONI SANITARIE
Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni
relative a:
·
situazioni climatiche,
·
profilassi, vaccinazioni, patologie
locali,
·
Istituti di cura, medici specialisti,
·
cautele da adottare in relazione alla situazione sanitaria
locale del Paese di destinazione del Viaggio,
la Società, tramite la Centrale
Operativa, fornirà le informazioni richieste.
2.
CONSIGLI DI UN MEDICO
Qualora l’Assicurato in Viaggio,
a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, abbia necessità di parlare per
telefono con un medico per avere consigli in merito alla patologia in corso, la
Società, tramite la Centrale Operativa, fornirà i consigli medici richiesti.
3.
TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
Qualora l’Assicurato in Viaggio, a seguito di
Infortunio o Malattia improvvisa, necessiti di essere trasferito presso il più
vicino Istituto di cura o luogo attrezzato per il pronto soccorso, la Società,
tramite la Centrale Operativa, provvederà ad inviare un’autoambulanza tenendo a
proprio carico il relativo costo.
4.
INFORMAZIONI CLINICHE SUL PAZIENTE
Qualora l’Assicurato in Viaggio,
a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, venga ricoverato in un Istituto
di cura, la Società, tramite la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato
o dei suoi familiari, stabilirà un collegamento tra i propri medici di guardia
della Centrale Operativa ed i medici che hanno in cura l’Assicurato sul posto,
mantenendo informati i familiari sull’evoluzione del quadro clinico.
5.
INVIO MEDICO IN ITALIA
Qualora l'Assicurato necessiti di essere visitato da
un medico generico presso la propria Residenza in Italia, a seguito di
Infortunio o Malattia improvvisa avvenuti nel periodo compreso fra la data di
iscrizione al Viaggio e la data di partenza e qualora i medici di guardia della
Centrale Operativa lo giudichino necessario, la Società, tramite la Centrale
Operativa, provvederà ad inviare, tenendo a proprio carico l'onorario, un medico
generico reperibile nella zona in cui risiede l'Assicurato. In caso di non
reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze, a giudizio dei
medici di guardia della Centrale Operativa, lo rendessero necessario, la stessa
provvederà ad organizzare, tramite ambulanza, il trasferimento dell’Assicurato
in un pronto soccorso. I costi dell’ambulanza sono a carico della Società.
6.
SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA
Qualora a seguito di Infortunio
o Malattia improvvisa avvenuti in Viaggio emerga la necessità che l'Assicurato
si debba sottoporre ad una visita specialistica, la Società, tramite la Centrale
Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, segnalerà all’Assicurato
un medico nella zona in cui esso si trova. Ove non fosse disponibile alcun
medico specialista, la Società, tramite la Centrale Operativa, potrà segnalare
un medico generico. Il costo della visita rimane a carico dell'Assicurato.
7.
RECAPITO MEDICINALI URGENTI
Qualora, nel corso di un Viaggio
all’estero, una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e
prescritta all’Assicurato dal medico curante, fosse introvabile sul posto,
tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali nonché
eventuali limitazioni in tema di commercializzazione e distribuzione del farmaco
prescritto, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà a fargli
pervenire quanto necessario con il mezzo più rapido.
La Società tiene a proprio carico le sole spese
relative al reperimento ed al recapito dei medicinali, mentre il costo degli
stessi rimane a totale carico dell’Assicurato il quale provvederà a rimborsare
l’importo dovuto alla Società al suo rientro dal Viaggio. La prestazione non è
operante qualora siano reperibili in loco specialità equivalenti oppure se le
specialità richieste non siano registrate in Italia.
8.
RIENTRO SANITARIO
Qualora l’Assicurato in Viaggio
venga colpito da Infortunio o Malattia improvvisa e le sue condizioni siano tali
che i medici della Centrale Operativa, previo consulto con i medici curanti sul
posto, ritengano necessario un suo trasferimento dal luogo del Ricovero ad un
Istituto di cura prossimo alla sua Residenza, allo scopo di assicurare una cura
adeguata alla patologia dell’Assicurato, la Società, tramite la Centrale
Operativa, definirà le modalità del rientro e provvederà a:
a)
organizzare il trasferimento dell’Assicurato con mezzo idoneo a scelta della
Società (aereo sanitario, aereo di linea eventualmente barellato, treno/vagone
letto o autoambulanza); il trasferimento dell’Assicurato con aereo sanitario
potrà aver luogo esclusivamente da tutti i Paesi definiti Europa; da tutti gli
altri Paesi il trasferimento, ove necessario, avverrà esclusivamente, a scelta
della Società, con aereo di linea, eventualmente barellato, limitatamente ai
casi in cui le condizioni dell’Assicurato lo permettano. Diversamente non si
darà luogo ad alcuna prestazione o Indennizzo;
b)
assistere l’Assicurato, se necessario, durante il rientro con personale medico
e/o infermieristico.
Tutti i costi di
organizzazione e di trasporto dell’Assicurato sono a carico della Società,
compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto.
Non danno luogo al trasferimento
le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di
norme sanitarie, gli infortuni e le malattie che non impediscano all’Assicurato
di proseguire il Viaggio o che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa,
non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.
9.
TRASFERIMENTO PER INCIDENTE DA DECOMPRESSIONE
Qualora l’Assicurato in Viaggio
abbia manifestato la sintomatologia caratteristica di Malattia da decompressione
o di embolia gassosa arteriosa a seguito di immersione subacquea con
autorespiratore, la Società, tramite la Centrale Operativa e sulla base di
valutazioni cliniche e previo accordo tra i propri medici ed il medico curante
sul posto, organizzerà il trasporto sanitario dell’Assicurato infortunato dal
luogo di primo Ricovero fino al centro sanitario iperbarico più vicino
utilizzando, compatibilmente alle disponibilità locali, il mezzo disponibile più
idoneo alle condizioni dell’Assicurato.
Il trasporto sarà effettuato con eventuale
accompagnamento di personale medico e/o infermieristico.
Il costo complessivo a carico
della Società non potrà comunque superare l’importo di € 5.200,00.
10.
RIENTRO DEL CONVALESCENTE
Qualora l’Assicurato in Viaggio
sia impossibilitato a rientrare alla sua Residenza con il mezzo inizialmente
previsto, in quanto convalescente a seguito di un Infortunio o un Ricovero per
Malattia improvvisa, la Società, tramite i medici di guardia della Centrale
Operativa, d’intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro e
provvederà a:
a)
organizzare il trasferimento
dell’Assicurato convalescente alla sua Residenza con il mezzo più idoneo:
autoambulanza, aereo di linea (in classe economica), treno (in prima classe);
b)
assistere, se necessario, l’Assicurato convalescente durante il rientro con
personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi di organizzazione
e di trasporto dell’Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o
infermieristico inviato sul posto (e che lo accompagnano), sono a carico della
Società.
11.
RIENTRO DI UN FAMILIARE O COMPAGNO DI VIAGGIO
Qualora si renda necessario il “Rientro sanitario”
dell’Assicurato o il “Rientro del convalescente” oppure “Trasporto salma” purché
organizzati dalla Società tramite la Centrale Operativa, la Centrale Operativa
stessa organizzerà e la Società terrà a proprio carico, fino ad un massimo di €
1.000,00 complessivi e per evento, anche il rientro (contestuale o meno) dei
familiari o di un solo Compagno di viaggio purché, in entrambe le ipotesi, siano
assicurati con la Società e partecipanti al medesimo Viaggio.
La Società avrà facoltà di
richiedere agli stessi i Documenti di trasporto non utilizzati.
12.
FAMILIARE ACCANTO
Qualora l’Assicurato in Viaggio venga ricoverato a
seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e non possa essere dimesso entro 10
giorni dalla data del Ricovero e, in assenza di un
Familiare sul posto, richieda di essere raggiunto da un componente del
suo Nucleo familiare, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad
organizzare il Viaggio del Familiare mettendo a disposizione di quest’ultimo un
Documento di trasporto, andata e ritorno, tenendo a proprio carico i
relativi costi. La Società terrà a proprio carico le spese alberghiere del
Familiare (pernottamento e prima colazione) fino a € 80,00 al giorno, per un
massimo di 10 giorni.
Resta
esclusa qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.
Questa prestazione viene fornita
in alternativa alla prestazione “Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio”.
13.
RIENTRO DEI FIGLI MINORI
Qualora l'Assicurato in Viaggio venga ricoverato a
seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e non possa prendersi cura dei figli
minori di anni 18 che viaggiano insieme a lui, la Società, tramite la Centrale
Operativa, provvederà ad organizzare il Viaggio di
un componente del Nucleo familiare
dell’Assicurato, o di una persona da lui espressamente designata, mettendo a
disposizione un Documento di trasporto andata e ritorno per permettergli di
raggiungere i minori in loco e riaccompagnarli presso la loro Residenza,
tenendone a carico i relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno del
Familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.
14.
RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato in Viaggio debba ritornare alla
sua Residenza prima della data programmata, per l’avvenuto Ricovero in
condizioni di imminente pericolo di vita o per decesso di un Familiare, la
Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad organizzare il viaggio di
rientro, mettendo a disposizione dell’Assicurato un Documento di trasporto
tenendo a proprio carico il relativo costo.
La Società ha il diritto di
richiedere all’Assicurato la documentazione comprovante l’evento che ha dato
luogo alla prestazione.
15.
TRASPORTO DELLA SALMA
La Società, tramite la Centrale Operativa,
organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell’Assicurato deceduto in
Viaggio fino al luogo di sepoltura nel suo Comune di Residenza, tenendo a
proprio carico le relative spese di trasporto. Sono escluse le spese relative
all’eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre. Qualora si renda
necessario il riconoscimento della salma, la Società, tramite la Centrale
Operativa, metterà inoltre a disposizione di
un componente del Nucleo familiare dell’Assicurato un Documento di
trasporto, andata e ritorno, per recarsi nel luogo dove si trova la salma.
Sono escluse le spese di
soggiorno del Familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra
indicate. Il Massimale complessivo a carico della Società per il trasporto della
salma ed il Viaggio del Familiare è di € 5.000,00.
16.
INVIO SOMME DI DENARO
Qualora l'Assicurato in Viaggio debba sostenere
spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità e non
gli sia possibile farne fronte direttamente ed immediatamente, la Società,
tramite la Centrale Operativa, chiederà all’Assicurato di mettere a disposizione
della Società, in Italia, l’importo richiesto. Successivamente la Società si
impegnerà a pagare sul posto o a far pervenire l’importo suddetto
all’Assicurato.
17.
INVIO CAUZIONE PENALE
Qualora l'Assicurato in Viaggio all'estero si trovi
in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo e sia
tenuto a pagare una cauzione penale per la sua liberazione, la Società, tramite
la Centrale Operativa, chiederà all’Assicurato di mettere a disposizione della
Società, in Italia, l’importo richiesto. Successivamente la Società si impegnerà
a pagare sul posto o a far pervenire l’importo suddetto all’Assicurato.
18.
TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l’Assicurato in Viaggio
si trovi in stato di necessità o venga ricoverato a causa di Infortunio o
Malattia oppure sia in stato di arresto a seguito di fatto colposo e per questi
motivi sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti
in Italia, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà all’inoltro di
tali messaggi.
19.
INTERPRETE A
DISPOSIZIONE
Qualora l’Assicurato, in
Viaggio, venga ricoverato a causa di Infortunio o Malattia ed incontri
difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Società, tramite la Centrale
Operativa, provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico
il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
20.
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l’Assicurato in Viaggio
venga ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia e le condizioni di salute,
certificate dai medici di guardia della Centrale Operativa previa informativa
con i medici curanti, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di
rientro alla sua Residenza nella data prestabilita, la Società, tramite la
Centrale Operativa, provvederà ad organizzare l’eventuale prenotazione di un
albergo, tenendo a proprio carico le spese (camera e prima colazione) per un
massimo di 5 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un
importo massimo di € 100,00 giornaliere per Assicurato ed un massimo di €
500,00 per periodo assicurativo.
E’
esclusa qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.
21.
SPESE TELEFONICHE
Qualora l’Assicurato sostenga delle spese
telefoniche per attivare la Centrale Operativa al fine di richiedere le
prestazioni di Assistenza previste, la Società rimborserà tali spese (purché
documentate), fino alla concorrenza di un importo massimo di € 100,00 per
Assicurato.
B)
ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
Oggetto della garanzia
La Società, in caso Malattia
improvvisa od Infortunio, purché risultanti da certificazione medica che ne
attesti la patologia, assicura, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e
riportato sul Certificato assicurativo, il rimborso delle spese mediche
sostenute dall’Assicurato durante il Viaggio avvenuto nel periodo di validità
della garanzia ed a condizione che tale Viaggio sia organizzato dal Contraente.
Massimali E limiti
a)
La
garanzia Rimborso Spese Mediche è prestata fino alla concorrenza, per ciascun
Assicurato, del Massimale di €. 2.500,00.
con le seguenti
limitazioni:
·
rette di degenza: fino a € 250,00 al
giorno;
·
spese di autoambulanza: fino a €
150,00;
·
cure odontoiatriche conseguenti ad
Infortunio: € 150,00.
Il Massimale indicato in Polizza e riportato sul
Certificato assicurativo è valido ed operante per l’intero periodo di durata del
Viaggio e, in caso di Sinistro, si intende ridotto di un importo uguale a quello
del danno indennizzato o indennizzabile, con effetto immediato e fino al termine
dell’efficacia contrattuale.
b)
Limitatamente agli Assicurati residenti in Italia, qualora abbiano usufruito
della prestazione “Trasferimento per
incidente da decompressione”, la Società rimborserà le spese per
terapie iperbariche sostenute dopo il rientro, in un Istituto di cura in Italia,
purché prescritte da un Medico specialista ed effettuate entro 40 giorni
dall'evento che ha causato la Malattia da decompressione o l'embolia gassosa
arteriosa, fino ad un massimo di € 250,00.
c)
Per i casi di Ricovero di durata
superiore a tre giorni, qualora la Centrale Operativa non sia stata informata
del Ricovero stesso entro 24 ore dall’evento, sarà applicato uno Scoperto del
30% sull’importo indennizzabile a termini delle condizioni d’Assicurazione.
d)
Per i
sinistri verificatisi in Italia, qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio
Sanitario Nazionale o sia garantito da altra Assicurazione per il rimborso delle
spese mediche, la presente Polizza è operante soltanto per le spese mediche non
risarcite dalle altre assicurazioni e rimaste a carico dell'Assicurato stesso.
e)
Il
Massimale per Sinistro che veda coinvolti più Assicurati è fissato in €
520.000,00.
FRANCHIGIA
L’Indennizzo
che, in caso di Sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato a termini di
Polizza, verrà effettuato previa detrazione di una Franchigia relativa di €
50,00 per ogni Sinistro. Tale Franchigia relativa sarà applicata soltanto se
l’ammontare del danno è pari od inferiore alla Franchigia stessa. Ne consegue
che tutti i sinistri di entità superiore (entità determinata in base ai criteri
contrattualmente previsti) saranno integralmente indennizzabili.
Determinazione del danno
- Pagamento diretto
Nel caso in cui l’Assicurato
debba essere ricoverato all’estero e l’Indennizzo delle spese che andrà a
sostenere si prevede debba superare € 500,00, l’Assicurato stesso (o chi per
esso) potrà rivolgersi alla Centrale Operativa la quale prenderà in carico tale
segnalazione e la trasmetterà alla Società perché provveda a pagare direttamente
l’importo delle prestazioni (alle condizioni e nei limiti contrattualmente
previsti) alla struttura sanitaria ove è ricoverato l’Assicurato. La Società,
nel caso abbia effettuato pagamenti che, anche a posteriori, dovessero risultare
per qualsiasi motivo non dovuti, si riserva il diritto di richiedere
all’Assicurato la restituzione di dette somme e l’Assicurato riconosce
esplicitamente tale diritto e si impegna a rimborsare quanto dovuto alla
Società.
- Pagamento indiretto
In tutti gli altri casi, la
Società, valutata la documentazione pervenuta, procederà alla liquidazione del
danno ed al relativo pagamento, qualora sussistano tutte le condizioni per
l’operatività della garanzia. Nel caso di spese sostenute all’estero, il
rimborso verrà effettuato in Italia e calcolato al cambio ufficiale di chiusura
della Borsa di Milano in vigore il giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le
spese mediche.
L’Assicurato, a richiesta della
Società, dovrà inoltre fornire probante documentazione del rispetto delle Leggi
anti-riciclaggio e bancarie ed in assenza di ciò la Società non procederà alla
liquidazione del Sinistro.
C) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
OGGETTO
DELLA GARANZIA
La Società, nei limiti del
Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato assicurativo,
indennizza i danni materiali e diretti al Bagaglio dell’Assicurato durante il
Viaggio avvenuto nel periodo di validità della garanzia, compresi i capi di
vestiario indossati, causati da: furto; incendio; rapina; scippo; nonché perdita
o danneggiamento imputabili a responsabilità di qualsiasi Vettore o
dell’albergatore.
La Società inoltre, in aggiunta
a detto Massimale, rimborserà sino a:
·
€ 100,00 le spese
comprovate sostenute dall’Assicurato per il rifacimento dei documenti d’identità
(carta d’identità, passaporto, patente) nei casi di furto, rapina, scippo;
·
€ 250,00 le spese
sostenute dall’Assicurato per il fabbisogno personale relativamente ad acquisti
di prima necessità; a seguito di Sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato
e superiore alle 24 ore, nella riconsegna del Bagaglio. La richiesta dovrà
essere documentata con fatture o ricevute di acquisto in originale.
MASSIMALI E LIMITI
La garanzia Bagaglio è prestata fino alla
concorrenza, per ciascun Assicurato, del Massimale di €. 500,00 con i seguenti
limiti:
·
per singolo oggetto: massimo
risarcimento pari al 10% della somma assicurata;
·
limitatamente ai
seguenti oggetti, l’Indennizzo massimo non potrà complessivamente superare il
50% del Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato assicurativo e
la copertura assicurativa si intende operante per le sole garanzie scippo e
rapina:
a)
oggetti
di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;
b)
pellicce;
c)
apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
d)
radio,
televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro
accessori;
e)
strumenti musicali;
f)
armi.
·
Il Massimale indicato in Polizza e
riportato sul Certificato assicurativo è valido ed operante per l’intero periodo
di durata del Viaggio e, in caso di Sinistro, si intende ridotto di un importo
uguale a quello del danno indennizzato o indennizzabile, con effetto immediato e
fino al termine dell’efficacia contrattuale.
·
Limitatamente ai
danni subiti in occasione di trasporto aereo, poiché il Bagaglio viene
accertato, dal Vettore, come definitivamente smarrito non prima di 60 giorni
dalla data di denuncia risultante sul rapporto d’irregolarità (Property
Irregularity Report), è facoltà della Società (ricevuta la necessaria e completa
documentazione) attendere che sia trascorso tale termine, per verificare
l’operatività della garanzia, valutare il danno e provvedere al pagamento
dell’Indennizzo a termini delle condizioni contrattuali.
·
L’Indennizzo corrisposto dalla Società in base alle condizioni
contrattuali, sarà effettuato al netto di quanto già indennizzato dal Vettore o
dall’albergatore responsabile ai sensi di legge del danno, e fino alla
concorrenza del Massimale assicurato.
·
Si prevede espressamente che, qualora l’Indennizzo corrisposto
dal Vettore o dall’Albergatore fosse superiore al Massimale assicurato, nulla
sarà dovuto dalla Società.
DETERMINAZIONE DEL DANNO
Il risarcimento
avverrà in base al valore a nuovo (intendendosi per tale il prezzo originario di
acquisto) per i beni acquistati nei tre mesi precedenti la data del Sinistro,
purché sia il valore che il possesso dei beni e la data di acquisto risultino
provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del Sinistro
(fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili).
In caso diverso
per il risarcimento si terrà conto della semplice vetustà del bene all’atto del
Sinistro, indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo del bene
stesso. In tal caso verrà applicato un degrado calcolato come segue:
a)
in presenza di documentazione probante il possesso
dei beni e la data di acquisto degli stessi:
1)
oltre i tre e fino ai sei mesi precedenti la data
del Sinistro: degrado del 30%;
2)
oltre i sei mesi: degrado del 50%;
b)
in assenza di documentazione probante il possesso
dei beni e la data di acquisto degli stessi: degrado del 60%.
D)
ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
Oggetto della garanzia
La Società, per ciascun
Assicurato e fino alla concorrenza di € 1.000,00 (così come riportato sul
Certificato assicurativo) nonché alle condizioni che seguono, garantisce il
pagamento delle spese, sopportate dall’Assicurato, legali e peritali,
giudiziali, in sede civile e penale, per ogni grado di giudizio, compreso
arbitrato rituale ed irrituale, di un Sinistro rientrante in garanzia.
Le garanzie sono prestate in
caso di evento non doloso, verificatosi in relazione alla partecipazione
dell’Assicurato al Viaggio e soggiorno organizzati dal Contraente nonché per
rappresentare l’Assicurato stesso che sia convenuto in un giudizio.
Gestione del sinistro - Scelta del legale
L'Assicurato, per la tutela dei suoi interessi, dopo
aver fatto la denuncia di Sinistro, deve scegliere un legale di sua fiducia,
fra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio
od hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, comunicandone immediatamente il
nominativo alla Società.
La Società non è responsabile dell'operato dei
Legali designati.
L'Assicurato potrà dare corso, di propria
iniziativa, ad azione e addivenire alla definizione della vertenza solo previa
autorizzazione della Società, pena la inoperatività della garanzia. Tutta la
documentazione e tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere
trasmessi alla Società.
E) RESPONSABILITA’ CIVILE IN
VIAGGIO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società tiene indenne
l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile
ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di
danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e
per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi
in relazione alla sua partecipazione al Viaggio e soggiorno organizzati dal
Contraente avvenuti nel periodo di validità della garanzia. L’Assicurazione vale
anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da un fatto
accidentale di persone delle quali debba rispondere, accaduto sempre durante il
Viaggio e soggiorno assicurato.
PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi, ai
fini dell’Assicurazione di responsabilità civile: il coniuge, il convivente
(risultante sullo stato di famiglia), i genitori, i figli dell’Assicurato nonché
qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
MASSIMALI E FRANCHIGIA
Il Massimale assicurato e riportato sul Certificato
assicurativo, si intende operante per Sinistro, per il periodo della durata
della singola copertura e per Assicurato ed è pari ad € 50.000,00.
Il Massimale stabilito resta,
per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati
fra di loro.
In ogni caso resta a carico di
ciascun Assicurato una Franchigia fissa di € 150,00.
GESTIONE
DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI
La Società assume,
fino a quando ne ha interesse, la gestione, a nome dell’Assicurato, delle
vertenze sia in sede stragiudiziale sia in sede civile e/o penale, designando,
ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni
spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute
per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un
importo pari al quarto del Massimale stabilito. Qualora la somma, comprensiva di
ogni spesa legale, dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese
vengono ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo
interesse. La Società non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i
legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od
ammende né delle spese di giustizia penale.
F) ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (se indicata)
Si conviene fra le Parti che la copertura
assicurativa si intende estesa alla sotto riportata garanzia Assicurazione
Annullamento Viaggio la quale è valida ed operante esclusivamente se sul
Frontespizio di Polizza e sul Certificato assicurativo viene richiamata ed è
stato corrisposto il relativo Premio.
Oggetto della garanzia
a)
Nel
caso in cui l’evento all’origine dell’annullamento del Viaggio colpisca una
delle persone di seguito indicate:
·
l’Assicurato,
iscritto al Viaggio, che ha dato causa all’annullamento,
·
il suo Nucleo
familiare iscritto contemporaneamente allo stesso Viaggio e con lo stesso
contratto di Viaggio,
·
una sola persona
(indicata dall’Assicurato che ha dato causa all’annullamento) quale Compagno di
Viaggio purché anch’egli iscritto contemporaneamente allo stesso Viaggio e con
lo stesso contratto di Viaggio,
la Società
indennizza, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e riportato sul
Certificato assicurativo ed in base alle condizioni che seguono, il
corrispettivo di recesso (esclusi i diritti ed ogni altro onere di iscrizione)
per annullamento del Viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del
pacchetto turistico e rimasto a loro carico in quanto si trovano
nell’impossibilità di partire.
Le cause,
purché documentate, involontarie e non prevedibili alla data di prenotazione del
Viaggio, valide per l’operatività della garanzia sono le seguenti:
1)
Malattia, Infortunio o decesso per i quali sia documentata l’impossibilità a
partecipare al Viaggio;
2)
patologie della gravidanza;
3)
citazione o convocazione da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia
successivamente all’iscrizione al Viaggio;
4)
danni
materiali cagionati alla Residenza e/o agli uffici dove si svolge l’attività
lavorativa professionale, a seguito di calamità naturali (documentate come tali
dalle competenti Autorità), incendio, esplosione, furto con scasso che rendano
indispensabile ed insostituibile la presenza dell’Assicurato stesso;
5)
impossibilità a raggiungere il luogo di inizio del Viaggio, a seguito di
calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità);
6)
furto
di documenti necessari per l’espatrio quando sia comprovata l’impossibilità
materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;
7)
l’impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato (lavoratore dipendente)
delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o di licenziamento da
parte del Datore di Lavoro.
b)
Nel
caso in cui l’evento all’origine dell’annullamento del Viaggio colpisca una
delle persone come di seguito indicate e non iscritte al Viaggio:
1)
un
Familiare oppure
2)
il
Socio/Contitolare dell’azienda o studio associato
la Società indennizza, nei
limiti del Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato
assicurativo ed in base alle condizioni che seguono, il corrispettivo di recesso
(esclusi i diritti ed ogni altro onere di iscrizione) per annullamento del
Viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e
rimasto a carico degli appartenenti allo stesso Nucleo familiare e di non più di
un ulteriore Assicurato, tutti iscritti contemporaneamente allo stesso Viaggio e
con lo stesso contratto di Viaggio, in quanto si trovano nell’impossibilità di
partire, per Malattia od Infortunio oppure per decesso delle persone di cui ai
punti b1) e b2), purché tali eventi siano involontari e non prevedibili alla
data di prenotazione del Viaggio.
L’Assicurato che
richiede l’Indennizzo dovrà dimostrare che la sua rinuncia al Viaggio è
necessaria per prestare assistenza alle persone sopracitate.
MASSIMALI -LIMITI - SCOPERTO
La Società indennizza l’Assicurato del corrispettivo
di recesso rimasto a suo carico entro il limite:
-
del
costo del Viaggio per il quale è stato corrisposto il relativo Premio (con il
Massimale di € 10.000,00) per ciascun Assicurato, nel caso in cui la
determinazione del Premio sia effettuata con il parametro “COSTO VIAGGIO”;
così come riportato sul Certificato assicurativo.
In caso di rinuncia al Viaggio di più Assicurati,
determinata dallo stesso Sinistro, l’Indennizzo verrà corrisposto per un
ammontare globale massimo di € 25.000,00 come indicato sul Certificato
assicurativo.
La Società applicherà per ogni Sinistro, uno
Scoperto del 10% da calcolarsi sul danno indennizzabile a termini di Polizza:
-
per gli
annullamenti derivanti da Malattia che non abbiano comportato un Ricovero;
-
per gli
annullamenti in cui sia previsto un corrispettivo di recesso del 100% già a
decorrere dal 30esimo giorno antecedente la partenza.
Entrambi gli scoperti di cui
sopra possono essere concomitanti.
Subentro della Società nei diritti dell’Assicurato
La Società ha la facoltà di subentrare
automaticamente nel possesso dei titoli di viaggio non fruiti dall’Assicurato.
Determinazione del danno
In seguito alla valutazione della documentazione
pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno ed al relativo
pagamento al netto dello Scoperto previsto. L'ammontare del danno è dato dal
corrispettivo di recesso, applicabile in base al contratto di Viaggio, al
momento in cui si è verificato l'evento che ha causato la rinuncia al Viaggio.
L’eventuale maggior quota di corrispettivo di recesso, applicata dal Contraente
a seguito di ritardata comunicazione oltre le ore 24 del giorno successivo al
verificarsi dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che
determinano l’annullamento del Viaggio), resterà a totale carico
dell’Assicurato.
ESCLUSIONI
L'Assicurazione non è operante per:
ESCLUSIONI
OPERANTI PER TUTTE LE GARANZIE
a)
atti di
guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,
sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
b)
eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni,
nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità (fatto salvo
quanto previsto per la garanzia Annullamento Viaggio se operante);
c)
sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di
radioattività;
d)
abuso
di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e
allucinogeni;
e)
malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita;
f)
atti
dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi con
colpa grave.
Resta inoltre inteso che si
intendono esclusi i sinistri avvenuti al di fuori del periodo di Viaggio
organizzato dal Contraente.
ESCLUSIONI operanti per la garanzia ASSISTENZA
Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza
non sarà operante se l’intervento non sia stato preventivamente autorizzato
dalla Centrale Operativa, resta inteso che l’Assicurazione non è operante per:
a)
ricoveri o prestazioni sanitarie che siano la conseguenza di situazioni
patologiche croniche e/o già in atto alla data di stipulazione della presente
Polizza e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;
b)
malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici e disturbi psichici in
genere;
c)
malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26a settimana di gestazione e dal
puerperio, interruzione volontaria della gravidanza nonché le prestazioni e/o le
terapie della fecondità e/o della sterilità e/o dell’impotenza;
d)
sinistri accaduti ad Assicurati che non si sono sottoposti alle misure di
profilassi richieste obbligatoriamente dall’autorità sanitaria del Paese di
destinazione;
e)
per sinistri accaduti durante la
partecipazione a gare di atletica pesante, football americano, hockey, lotta
nelle sue varie forme, paracadutismo, pugilato, rugby, salto dal trampolino con
sci od idrosci, scalata di roccia o ghiacciaio, free climbing. La partecipazione
a qualsiasi gara sportiva a livello professionistico comporta l’esclusione dalla
copertura assicurativa.
Sono esclusi, in ogni forma,
eventuali rimborsi per prestazioni previste in Polizza che l’Assicurato abbia
provveduto ad organizzare direttamente e con aiuto di soggetti estranei alla
Società, senza preventivo contatto ed accordo con la Centrale Operativa.
ESCLUSIONI operanti per la
garanzia RIMBORSO SPESE MEDICHE
L'Assicurazione non è operante per :
a)
ricoveri o prestazioni sanitarie che siano la conseguenza diretta di situazioni
patologiche croniche e/o già in atto alla data di stipulazione della presente
Polizza e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;
b)
malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici e disturbi psichici in
genere;
c)
malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26a settimana di gestazione e dal
puerperio, interruzione volontaria della gravidanza nonché le prestazioni e/o le
terapie della fecondità e/o della sterilità e/o dell’impotenza;
d)
spese
mediche sostenute per infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei nonché
infortuni durante la partecipazione a gare di atletica pesante, football
americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, paracadutismo, pugilato, rugby,
salto dal trampolino con sci od idrosci, scalata di roccia o ghiacciaio, free
climbing. La partecipazione a qualsiasi gara sportiva a livello professionistico
comporta l’esclusione dalla copertura assicurativa;
e)
sinistri accaduti ad Assicurati che non si sono sottoposti alle misure di
profilassi richieste obbligatoriamente dall’autorità sanitaria del Paese di
destinazione.
Sono escluse dal rimborso anche
le spese mediche sostenute:
f)
dopo il
termine del Viaggio, cioè al rientro dell’Assicurato alla propria Residenza
(salvo quanto diversamente specificato alle singole garanzie);
g)
per cura o eliminazione di difetti
fisici, malformazioni congenite e/o di carattere estetico (salvo gli interventi
di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Infortunio verificatosi
nel corso della copertura), per acquisto ed applicazioni di apparecchi
ortopedici e protesici in genere, per acquisto di occhiali e/o lenti a
contatto, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti;
h)
per cure dentarie od applicazioni di
protesi dentarie non conseguenti ad Infortunio.
ESCLUSIONI operanti per la garanzia BAGAGLIO
L'Assicurazione non è operante per :
a)
i danni
determinati o agevolati da dolo, colpa grave, negligenza od incuria
dell’Assicurato, di suoi familiari, di suoi dipendenti o di altre persone che
agiscono per lui;
b)
i danni
causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
c)
i danni
da rottura, a meno che siano conseguenza di furto, rapina o scippo oppure siano
dovuti ad un Incidente occorso al mezzo di trasporto e/o siano causati dal
Vettore;
d)
i danni
dovuti a bagnamento o colaggio di liquidi;
e)
i danni
causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
f)
i danni
verificatisi quando:
·
il Bagaglio sia lasciato a bordo di
motoveicoli anche se riposto nell’apposito bagagliaio;
·
il Bagaglio sia lasciato a bordo di
autoveicolo che non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti gli
eventuali congegni di sicurezza inseriti ed il Bagaglio non sia stato riposto in
un vano non visibile dall’esterno, debitamente chiuso a chiave. Il Veicolo deve
essere parcheggiato, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in un parcheggio custodito.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
g)
gli
accessori fissi o di servizio dei veicoli, intendendosi per tali anche
autoradio/registratore estraibile o altre apparecchiature elettriche o
elettroniche;
h)
il
denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, carte di credito e simili),
biglietti di viaggio, documenti diversi da quelli di identità, titoli e
collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti
d’arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti
a contatto e caschi;
i)
i beni
che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti;
j)
i beni
di consumo (intendendosi per tali, a puro titolo esemplificativo, creme,
profumi, bevande, medicinali, sigarette) nonché i beni acquistati durante il
viaggio salvo gli acquisti di prima necessità sostenuti per fabbisogno personale
in conseguenza di Sinistro risarcibile a termini di Polizza;
k)
i beni
consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano
insieme all’Assicurato;
l)
il
Bagaglio lasciato nella tenda da campeggio.
In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto “valore
affettivo” che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l’Assicurato né il
danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi.
ESCLUSIONI operanti per la garanzia TUTELA
GIUDIZIARIA
L'Assicurazione non è operante:
a)
quando
la controversia deriva da fatto doloso o da rapporto contrattuale (come, ad
esempio, il contratto con l’organizzatore del Viaggio, il contratto di locazione
dell’abitazione per le vacanze);
b)
per
fatti derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e/o natanti di proprietà
e/o in uso all’Assicurato;
c)
quando
si tratti di controversie in sede penale per le quali, secondo le leggi locali,
è prevista l’oblazione in via breve.
Sono inoltre
sempre esclusi dalla garanzia:
d)
il
pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
e)
gli
oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in
genere);
f)
le
spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.
ESCLUSIONI operanti per la garanzia
RESPONSABILITA' CIVILE IN VIAGGIO
L'Assicurazione non è operante per sinistri:
a)
derivanti dalla proprietà, possesso, impiego, guida
e circolazione di veicoli a motore, natanti e/o aeromobili e/o trasporti in
genere;
b)
a cose che l’Assicurato, o suoi familiari, abbiano
in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo nonché a quelle
trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
c)
derivanti da atti volontari, premeditati od
illegittimi provocati o compiuti dall’Assicurato;
d)
causati da animali posseduti o custoditi
dall’Assicurato e/o suoi familiari;
e)
inerenti all’attività professionale dell’Assicurato
nonché quelli derivanti dalla partecipazione a qualsiasi tipo di attività
sportiva.
ESCLUSIONI operanti per la garanzia ANNULLAMENTO
VIAGGIO
L'Assicurazione non è operante per rinunce dovute a:
a)
situazioni patologiche già in atto all’Assicurato alla data iscrizione al
Viaggio e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;
b)
situazioni patologiche riguardanti il Familiare, il nonno/a ed il Compagno di
Viaggio già in atto (anche se non note all’Assicurato) alla data di iscrizione
al Viaggio e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;
c)
malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici, disturbi psichici in genere;
d)
incompleta, non idonea o carente documentazione necessaria al Viaggio, quale
carta d’identità, passaporto, visti, permessi di espatrio e simili;
e)
Infortunio o Malattia che colpiscano persone di età superiore ad anni 80 e non
abbiano dato luogo a Ricovero ospedaliero.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro
l’Assicurato, o chi per esso, deve darne avviso alla Società secondo le modalità
previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
Inoltre l'Assicurato, o chi per
esso, dovrà inviare alla Società la dichiarazione sottoscritta per il consenso
al trattamento dei dati personali generali e sensibili in base alla Legge
675/96.
A) ASSISTENZA
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna
forma di rimborso o di Indennizzo qualora l’Assicurato, o chi per esso, non si
sia rivolto alla Centrale Operativa al momento del Sinistro.
Di conseguenza, in caso di Sinistro, per ottenere la
fornitura delle garanzie di Assistenza, l’Assicurato ha l’obbligo di contattare
per telefono, telefax, telex, telegraficamente, la Centrale Operativa ai
seguenti numeri:
telefono +39 02 66 16 55 20
telefax +39 02 66 10 09 44
telex
330638 ALASER I
e comunicare:
a)
le
generalità complete dell’Assicurato ed un recapito telefonico;
b)
l’indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
c)
il
numero riportato sul Certificato assicurativo;
d)
la
prestazione richiesta.
L’Assicurato
si obbliga inoltre:
e)
a
sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Società;
f)
a
sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;
g)
a
produrre, su richiesta della Società, copia conforme all’originale della
cartella clinica o del certificato medico comprovante il tipo di patologia e/o
l’intervento eseguito;
h)
a
fornire, su richiesta della Società, ogni documentazione comprovante il diritto
alle prestazioni.
Per usufruire
della prestazione “Spese telefoniche” l’Assicurato deve inviare alla Società i
giustificativi delle spese sostenute dai quali risulti che il numero chiamato e
la spesa sostenuta si riferiscono ai contatti con la Centrale Operativa.
B) RIMBORSO SPESE MEDICHE
In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi per esso,
deve:
a)
in caso di Ricovero informare la
Centrale Operativa entro 24 ore dall’evento, con le modalità precedentemente
indicate;
b)
darne avviso scritto alla Società
appena possibile e comunque entro 5 giorni dal termine del Viaggio, precisando
le circostanze in cui il fatto è accaduto e fornendo le proprie generalità, il
suo recapito e facendo pervenire anche copia del Certificato assicurativo;
c)
far
pervenire alla Società il certificato medico o la cartella clinica della
patologia sofferta e/o dell’intervento eseguito nonché la prescrizione medica
per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute dei medicinali acquistati
e le ricevute, in originale, delle spese sostenute;
d)
far
pervenire alla Società copia del Certificato assicurativo.
L’Assicurato
si obbliga inoltre a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno
visitato e curato e, su richiesta della Società, a fornire ogni documentazione e
a sottoporsi agli accertamenti medici necessari a provare il diritto al rimborso
delle spese sostenute nonché a fornire alla Società qualsiasi altra
documentazione comprovante l’evento.
C)
BAGAGLIO
In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi per esso, ha
l’obbligo di darne avviso scritto alla Società appena possibile e comunque entro
5 giorni dal termine del Viaggio, precisando le circostanze in cui il fatto è
accaduto.
Inoltre l’Assicurato deve sporgere regolare denuncia
alle Autorità Giudiziarie o di Polizia e trasmetterla alla Società. Per i danni
avvenuti in occasione di trasporto aereo (danni, rotture, ammanchi, ritardata o
mancata riconsegna e simili), l’Assicurato deve effettuare immediata denuncia
presso l’apposito ufficio (Lost and Found) facendosi rilasciare il rapporto
d’irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report). Deve inoltre presentare
reclamo scritto al Vettore aereo trasmettendo alla Società la conferma del danno
subito od il mancato ritrovamento e l’importo rimborsato dal Vettore stesso.
L’Assicurato deve inoltre inviare alla Società:
a)
l’elenco dettagliato delle cose danneggiate o rubate, nonché l’idonea
documentazione comprovante l’acquisto dei beni (fatture, scontrini, ricevute e
simili);
b)
le
fatture di riparazione o la dichiarazione d’irreparabilità in caso di rottura
redatta su carta intestata da parte di uno specialista del settore di
pertinenza;
c)
giustificativi delle spese, se sostenute, per il rifacimento dei documenti di
identità;
d)
copia
del Certificato assicurativo.
D) TUTELA
GIUDIZIARIA
In caso di Sinistro l'Assicurato ha l’obbligo di:
a) darne avviso scritto alla Società appena
possibile e comunque entro 5 giorni dal Sinistro, precisando le circostanze in
cui il fatto è accaduto ed inviando tutti gli atti ed i documenti inerenti al
Sinistro. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società, con la
massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione
relativa al Sinistro.
b) fornire le proprie generalità, il recapito
telefonico, copia del Certificato assicurativo.
E) RESPONSABILITA’ CIVILE IN VIAGGIO
L’Assicurato si obbliga a non
compiere atti di transazione con Terzi danneggiati né accertare il
riconoscimento di responsabilità, senza il preventivo consenso della Società. Si
obbliga a denunciare con precisione i fatti, indicando le generalità dei
danneggiati e dei testimoni, le date ed i luoghi e comunque a fornire tutti i
documenti, atti e notizie relativi al Sinistro, unitamente a copia del
Certificato assicurativo.
F)
ANNULLAMENTO VIAGGIO
In caso di Sinistro
l'Assicurato, o chi per esso, ha l’obbligo di:
a)
darne
avviso scritto alla Società entro le ore 24 del giorno successivo al verificarsi
dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano
l’annullamento del Viaggio) che ha determinato la rinuncia, fornendo le proprie
generalità, il proprio recapito e copia del Certificato assicurativo;
b)
comunicare la sua rinuncia entro il termine di cui sopra anche all’Agenzia
presso la quale è stato acquistato il Viaggio;
c)
in caso
di Infortunio o Malattia:
·
in assenza di Ricovero o prestazione
ospedaliera: far pervenire alla Società il certificato del medico di base con la
data dell’Infortunio o con la data dell’insorgere della Malattia o della
patologia della gravidanza. Il certificato deve riportare diagnosi e prognosi;
·
in caso di
Ricovero: far pervenire alla Società il foglio di Ricovero e la cartella
clinica;
·
in caso di decesso: far pervenire alla
Società il certificato di morte con le cause del decesso;
d)
fornire
alla Società tutta la documentazione relativa all’evento che ha determinato
l’annullamento del Viaggio.
In ogni caso
l’Assicurato deve far pervenire alla Società:
1.
programma (catalogo) e relativo contratto di Viaggio;
2.
quietanza di pagamento del Viaggio;
3.
estratto conto di prenotazione del Viaggio e del corrispettivo di recesso
applicato, emessi dal Contraente;
4.
la
documentazione anagrafica completa anche della eventuale attestazione di
relazione di parentela con la persona colpita da Infortunio o Malattia.
La Società si
riserva il diritto di inviare, gratuitamente, un proprio Medico Fiduciario al
fine di certificare le condizioni di salute della persona che ha determinato
l’annullamento del Viaggio da parte dell’Assicurato. L’impossibilità di poter
svolgere tale compito da parte del Medico Fiduciario oppure, qualora le
condizioni di salute non siano tali da impedire la partecipazione al Viaggio,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
Tutte le richieste di rimborso devono essere
inviate a:
ALA ASSICURAZIONI S.p.A. - Servizio
Liquidazione Sinistri
Via Comune Antico, 43 - 20125 Milano
|
Le prestazioni di Assistenza non
prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l’Assicurato,
o chi per esso, non si sia rivolto alla Centrale Operativa al momento
del Sinistro. |
La Società si riserva il diritto di
richiedere ogni ulteriore documentazione attinente il Sinistro denunciato,
necessaria per una corretta valutazione della richiesta di rimborso.
ALA ASSICURAZIONI S.p.A.
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